Lavoro per carcerati: modifica Costituzione


ART. 27 attuale
La responsabilita' penale e' personale.
L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non e' ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

ART. 27 proposto
La responsabilita' penale e' personale.
L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Al condannato al carcere deve essere previsto un programma di rieducazione che comprenda anche una attivita' produttiva allo scopo di permettere allo Stato di minimizzare i costi di mantenimento del carcerato.
Non e' ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

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