Lavoro per carcerati: modifica Costituzione
ART. 27 attuale
La responsabilita' penale e' personale.
L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non e' ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
ART. 27 proposto
La responsabilita' penale e' personale.
L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Al condannato al carcere deve essere previsto un programma di rieducazione che comprenda anche una attivita' produttiva allo scopo di permettere allo Stato di minimizzare i costi di mantenimento del carcerato.
Non e' ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.Limitazione velocita' massima autoveicoli
I mezzi di trasporto su strada venduti all'interno dei confini italiani devono essere dotati di un limitatore di velocita' che non consenta il superamento dei 150 Km l'ora; per quanto concerne i veicoli a motore con cilindrata minore o uguale a 50 cc il limitatore non deve permettere il superamento dei 40 Km l'ora mentre per quelli con cilindrata minore o uguale ai 125 cc il limite e' pari a 80 km l'ora.
Per quanto concerne i mezzi di trasporto delle forze dell'ordine ed enti per l'assistenza medica (Auto mediche, Ambulanze, etc.) o qualsiasi altro mezzo di soccorso non sono richiesti i limiti sopra indicati;
Creazione di punti di aggregazione sociale per ragazzi
Creazione di punti di aggregazione sociale per ragazzi sotto i 16 anni:
- almeno 1 punto di aggregazione per comuni sopra i 3.000 abitanti
- almeno 2 punti di aggregazione per comuni sopra i 10.000 abitanti
- almeno 5 punti di aggregazione per comuni sopra i 20.000 abitanti
- almeno 10 punti di aggregazione per comuni sopra i 50.000 abitanti
- almeno 20 punti di aggregazione per comuni sopra i 100.000 abitanti
- almeno 200 punti di aggregazione per comuni sopra 1.000.000 di abitanti
Creazione strutture di aggregazione per adulti/anziani
Creazione strutture di aggregazione per adulti/anziani:
- almeno 1 punto di aggregazione per comuni sopra i 3.000 abitanti
- almeno 2 punti di aggregazione per comuni sopra i 10.000 abitanti
- almeno 5 punti di aggregazione per comuni sopra i 20.000 abitanti
- almeno 10 punti di aggregazione per comuni sopra i 50.000 abitanti
- almeno 20 punti di aggregazione per comuni sopra i 100.000 abitanti
- almeno 200 punti di aggregazione per comuni sopra 1.000.000 di abitanti
Potenziamento forze dell'ordine
Le forze dell'ordine (polizia, carabinieri, guardia di finanza, etc.) vengono unificate pur mantenendo incarichi differenti;
Ogni Comune deve avere un numero di persone appartenenti alle forze dell'ordine calcolato sul numero di abitanti come segue:
- fino a 40.000 abitanti: le forze dell'ordine devono essere almeno pari all'1 per mille degli abitanti;
- da 40.001 a 100.000 abitanti: le forze dell'ordine devono essere almeno pari al 2 per mille degli abitanti;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: le forze dell'ordine devono essere almeno pari all'8 per mille degli abitanti;
- oltre 500.000 abitanti: le forze dell'ordine devono essere almeno pari al 10 per mille degli abitanti